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08 aprile 2010
di
Rif. rivista Maggio 2010

L'Agenzia delle Entrate, in risposta ai quesiti avanzati dal commercialista Marcello Tarabusi, ha fornito utili chiarimenti su quanto deve essere riportato dallo scontrino ai fini delle detrazioni fiscali.

Una recentissima risoluzione dell'Agenzia delle Entrate emessa in risposta ai quesiti avanzati dal commercialista Marcello Tarabusi ha fatto chiarezza su diversi punti ancora oggetto di dubbio e per mette di semplificare le operazioni di rilascio dello scontrino da parte delle farmacie. Fino ad ora, le numerose interpretazioni delle disposizioni introdotte dalla Finanziaria 2007 ai fini delle deduzioni e detrazioni Irpef relative all'acquisto dei medicinali hanno creato non pochi dubbi e fino ad ora disorientato i clienti e gli stessi farmacisti. L'Amministrazione finanziaria aveva più di una volta fornito indicazioni a riguardo ma ciò nonostante la questione è sempre stata piuttosto articolata. In apparenza era tutto chiaro: per essere riconosciute in dichiarazione dei redditi, le spese per i farmaci dovevano essere cer tificate da fattura o da scontrino recante l'indicazione "farmaco" o "medicinale", la quantità e il codice fiscale dell'utilizzatore. Inoltre, un recente provvedimento del Garante dellaPrivacy ha imposto che dal 1°; gennaio 2010 la denominazione del farmaco fosse sostituita con il codice AIC del prodotto. Nella realtà, però, i dubbi e le problematiche restavano a causa della eccessiva rigidità dei criteri utilizzati al fine di escludere dal beneficio della detrazione fiscale l'acquisto diprodotti che, pure disponibili in farmacia, non siano strettamente medicinali. La finalità e la ratio di questa rigidità è chiara, essendo a volte difficile, sia per gli utilizzatori, sia per chi redige le dichiarazioni, discernere tra ciò che è medicinale e ciò che non lo è. Essere rigidi era perciò necessario. A volte si è però esagerato, come quando si chiedevano fotocopie, o l'indicazione sullo scontrino per intero e senza abbreviazioni sulla natura di medicinale del prodotto.

QUESITO
Il dott. Marcello Tarabusi, dottore commercialista, iscritto all'albo di Bologna, tramite l'ordine professionale dei dottori commercialisti di Bologna, evidenzia che, secondo il dettato normativo, il diritto a beneficiare della deduzione o della detrazione d'imposta per l'acquisto di medicinali è subordinato il possesso di un documento fiscale costituito dallo scontrino fiscale o dalla fattura recante l'indicazione della natura, qualità e quantità del prodotto, secondo quanto previsto dagli articoli 10, comma 1, lettera b) e 15, comma 1, lettera c), del Tuir, così come modificati dalla legge n. 296 del 2006. Chiede, in proposito, di sapere se: 1) l'indicazione della "natura" del prodotto acquistato possa venire, anziché mediante la dicitura "farmaco" o "medicinale" riportando l'indicazione "OTC" (Over The Counter o medicinali da banco), "SOP" (Senza obbligo di prescrizione),"Omeopatia"/"Omeopatico", "Automedicazione" (medicinali di automedicazione); fascia C" (medicinali di fascia C), "preparazione", "galenico","magistrale" e simili o se sia consentita
l'indicazione abbreviata della dicitura medicinale o farmaco, riportando, ad esempio, "med.", "f.co",
"omeo", e simili; 2) in presenza di un'indicazione indiretta della natura del bene acquistato sia possibile fornire la prova documentale diretta da allegare allo scontrino fiscale. 3) sia decaduto l'obbligo di conservare la prescrizione del medico.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
(...) ai fini rispettivamente della deduzione e della detrazione la spesa sanitaria relativa all'acquisto di medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l'indicazione del codice fiscale del destinatario. L'agenzia delle entrate in vari documenti di prassi, consultabili in banca dati Documentazione Tributaria sul
sito wwww.agenziaentrate.it ha già indicato i requisiti informativi che i documenti di spesa devono soddisfare per consentire il beneficio fiscale della deduzione della detrazione d'imposta in relazione all'acquisto di farmaci. In particolare, per quanto concerne l'indicazione della qualità del prodotto la specificazione sullo scontrino deve essere soddisfatta attraverso l'indicazione del numero di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC), rilevato mediante lettura ottica del codice a barre, di ciascun farmaco, anziché mediante l'indicazione della denominazione del farmaco. Per quanto concerne l'indicazione della natura del prodotto acquistato, che costituisce l'oggetto della presente
istanza, con circolare n. 156 del 2007, è stato ritenuto sufficiente che il documento di spesa rechi la dizione generica di "farmaco" o "medicinale". L'introduzione di norme più restrittie rispetto al passato, quando per la fruizione dei benefici IRPEF previsti in relazione alla spesa sanitaria non
erano richieste particolari indicazioni sullo scontrino fiscale, all'evidente ratio di evitare abusi, così conferendo maggiore trasparenza al rapporto tributario, nonché di rendere più efficiente l'azione amministrativa nell'individuazione del bene oggetto di cessione e, conseguentemente, di escludere dal beneficio della detrazione l'acquisto di prodotti attinenti ad altre categorie merceologiche disponibili in farmacia. Tenuto conto di tale finalità in relazione ai quesiti posti dall'Associazione
istante, si premette, in linea generale, che i documenti di spesa rilasciati per l'acquisto di medicinali
consentono di fruire dei benefici IRPEF a condizione che gli stessi, anche se non riportano la dicitura
"farmaco" o "medicinale" indichino comunque la natura del prodotto attraverso sigle, abbreviazioni o terminologie chiaramente riferibili ai farmaci. In particolare riguaro alle indicazioni "omeopatico", riconosciuta la natura di medicinale ai prodotti in discoso, l'indicazione sullo scontrino della natura del bene acquistato si considera soddisfatta anche nelle ipotesi in cui il documento di spesa, in luogo della dicitura "farmaco" o "medicinale", riporti la dicitura "omeopatico". Con riferimento alle preparazioni galeniche per l'indicazione della natura del prodotto venduto può essere riportata la dicitura "farmaco" o "medicinale" e per la qualità dello stesso la dicitura "preparazione galenica".
Per quanto riguarda la dicitura "ticket", si ritiene che essa soddisfi l'indicazione della natura del prodotto acquistato, potendo essere riferita soltanto a medicinali erogati dal servizio sanitario.
Con riferimento alle sigle SOP e OTC si ritiene che lo scontrino fiscale attestante l'acquisto di medicinali non soggetti a prescrizione medica soddisfi il requisito dell'indicazione della natura del bene anche nell'ipotesi in cui, in luogo della dicitura "farmaco" o "medicinale, riporti una delle sigle
sopra citate SOP o OTC. Resta inteso che, a seguito dell'introduzione dei nuovi e più stringenti
obblighi concernenti la certificazione delle spese sostenute per l'acquisto di medicinali, si deve ritenere che non sia più necessario conservare la prescrizione medica poiché la natura e la qualità del prodotto acquistato si evincono dalla dicitura "farmaco" o "medicinale" e dalla denominazione
dello stesso riportate nei documenti di spesa rilasciati dalle farmacie. Ne consegue che, anche per i ticket, il contribuente non è più obbligato a conservare fotocopia della ricetta rilasciata dal medico di base. Consulenza giuridica - ordine dei dottori commercialisti di Bologna Istanza n. 954-41/2009; certificazione delle spese sanitarie

SCONTRINO FISCALE - I PRINCIPALI PUNTI DELLA RISOLUZIONE

• potranno essere utilizzate abbreviazioni al posto del ter mine per esteso. In sostanza, si potrà indicare far maco in for ma abbreviata (F.co, Med, ecc)
• si potranno utilizzare anche le abbreviazioni che indicano i medicinali senza obbligo di ricetta, (Sop, Otc)
• per i prodotti omeopatici è ribadita la natura di medicinali, per tanto si potrà indicare la dicitura "omeopatico" e non per forza di cose "farmaco" o "medicinale"
• le preparazioni galeniche devono essere indicate come "medicinali" o "farmaci", ovviamente anche mediante abbreviazioni
• la dicitura "ticket" è valida perché indica inequivocabilmente l'importo pagato per far maci erogati in regime Ssn
• non sarà più necessaria la copia della ricetta


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