Logo di Utifar

Art. 1 - DENOMINAZIONE
È costituita l'associazione denominata: UNIONE TECNICA ITALIANA FARMACISTI - UTIFAR.
L'Associazione è autonoma e indipendente, così come i propri legali, anche con riferimento al non esercizio di attività imprenditoriali o partecipazione ad esse, ad eccezione delle attività svolte nell'ambito del Programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM). L'Associazione è assolutamente apartitica e non ha scopi di lucro.

Art. 2 - SEDE
L'Associazione è stabilita in Italia e fissa la propria sede principale in luogo deciso dal Consiglio Direttivo che può, inoltre, istituire uffici o rappresentanze aventi localizzazione diversa ed in aggiunta alla sede principale.

ART. 3 - PATRIMONIO
L'associazione non ha scopo di lucro e si finanzia mediante le quote associative versate dagli associati ed eventualmente mediante altri contributi liberali provenienti da privati, da enti o da società. È comunque stabilito il divieto di distribuire eventuali utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Art. 4 - DURATA
L'associazione ha la durata fino al 31 dicembre 2100, salvo proroga o anticipato scioglimento deliberati dall'Assemblea dei soci.

Art. 5 - SCOPO E OGGETTO
L'Associazione si propone in via prioritaria:
a) di svolgere attività di formazione continua in Sanità (ECM) assumendo la qualifica di "provider";
b) di promuovere e divulgare iniziative atte a favorire o a specializzare la preparazione culturale e la pratica professionale del farmacista;
c) di promuovere l'organizzazione di congressi, convegni e corsi di aggiornamento e specializzazione professionale preferibilmente in collaborazione, ove possibile, con il mondo accademico;
d) promuovere corsi di formazione professionali da conseguire con modalità di apprendimento informale e non formale ai sensi della Legge 16 gennaio 2013 n. 13;
e) all'uopo, in riferimento al precedente punto, creare un elenco professionale di riferimento per:

•promuovere l'aggiornamento professionale ECP (educazione continua professionale) dei farmacisti che hanno conseguito una formazione di qualificazione professionale nonformale;
• redigere un regolamento di riferimento e codice etico deontologico degli iscritti;

f) di favorire gli interessi morali, culturali, tecnici dei farmacisti associati, anche attraverso la disponibilità di idonea consulenza in materia professionale e deontologica, esercitata da opportune strutture tecniche;
g) di collaborare con le Autorità politiche-legislative, con le Università, con gli organismi provinciali, regionali e nazionali di categoria, nella risoluzione dei problemi attinenti l'esercizio della professione;
h) di perseguire tutte quelle iniziative e svolgere tutte quelle attività che a giudizio del Consiglio o dell'Assemblea siano ritenute utili per elevare e migliorare le condizioni morali e culturali degli associati.
i) di non avere tra le finalità istituzionali la tutela sindacale degli associati e non svolgere, direttamente o indirettamente, attività sindacale;
In vista del raggiungimento di questi fini istituzionali l'Associazione potrà altresì:
1) Intraprendere qualsiasi iniziativa ritenuta necessaria ed intensificare i rapporti con società, associazioni, enti e persone che perseguano il medesimo fine culturale, purché lo stesso non contrasti con lo statuto e con il Decreto Ministero della Salute 2/8/2017;
2) affiliarsi a società scientifiche nazionali ed internazionali per esaltarne le funzioni scientifiche delle pubblicazioni dei farmacisti iscritti all'Utifar e di tutti i farmacisti, degli operatori del mondo accademico, istituzionale e industria del farmaco, da pubblicare su bollettino scientifico dell'Associazione a cadenza trimestrale o semestrale, in modalità elettronica, e che le stesse possano avere riconoscimento della comunità scientifica (ex DM 31 maggio 2004);
3) promuovere in ogni sede, nazionale ed internazionale, iniziative idonee a favorire i lavori delle Commissioni Parlamentari, tendenti a perfezionare la vigente normativa sul servizio farmaceutico;
4) curare, promuovere e favorire, in Italia o all'estero, anche in collaborazione con associazioni o società straniere, l'organizzazione di congressi o di manifestazioni fieristiche includenti iniziative culturali;

Art. 6 - DEI SOCI
Possono essere Soci dell'Associazione persone o Enti, senza limitazioni, in possesso dei requisiti previsti dallo statuto, appartenenti alla categoria professionale o al settore specialistico o disciplina specialistica che operano nelle strutture e settori di attività del Servizio sanitario nazionale, o in regime libero-professionale, ovvero con attività lavorativa nel settore o nell'area interprofessionale che la società o l'associazione rappresenta. I soci si distinguono in effettivi, aderenti ed onorari.
1) Soci effettivi possono essere solo i laureati in Farmacia o in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche;
2) Soci aderenti possono essere tutte le persone o Enti che siano interessate all'oggetto dell'Associazione; la loro affiliazione viene effettuata per delibera del Consiglio Direttivo dell'Associazione; i soci aderenti non hanno diritto di voto;
3) Soci onorari saranno nominati per deliberazione del Consiglio o dell'Assemblea eminenti cultori di scienze farmaceutiche e tra coloro, persone o Enti, che si siano resi benemeriti dell'Associazione; i soci onorari non hanno diritto di voto.
È fatto obbligo ai soci di dichiarare eventuali conflitti di interesse con l'Associazione. Qualora venissero individuati conflitti di interesse non dichiarati dal socio questi verrà escluso dal Consiglio Direttivo. Le domande di ammissione a socio saranno accettate dal Consiglio Direttivo a maggioranza relativa di voti. La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni, morosità o esclusione. La dichiarazione di dimissioni deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo ed ha effetto immediato. Per morosità perde la qualità di socio colui che, nonostante un sollecito scritto, al 31 Maggio risulta ancora in mora nel pagamento della quota sociale. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per coloro che:
• non partecipano alla vita dell'Associazione ovvero tengono comportamenti contrari agli scopi dell'Associazione;
• non eseguono in tutto o in parte il versamento delle quote,
• non adempiono i doveri inerenti alla qualità di associato o gli impegni assunti verso l'Associazione;
• svolgano attività in contrasto o concorrenza con quella dell'Associazione;
• non ottemperino alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari o del Consiglio Direttivo.
Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente della Associazione.

Art. 7 - DELLE QUOTE SOCIALI
I soci effettivi sono tenuti al versamento di un contributo annuo di iscrizione anche differenziato tra farmacisti titolari, soci di società di farmacia, non titolari e neolaureati, determinato dal Consiglio Direttivo e ratificato dall'Assemblea. Le variazioni hanno decorrenza dall'anno successivo a quello della deliberazione. I soci aderenti e i soci onorari sono dispensati da contribuzioni obbligatorie.
Tutti i Soci, siano essi effettivi, aderenti ed onorari, hanno diritto a ricevere la rivista mensile e quant'altro deliberato dal Consiglio Direttivo. I contributi annui di iscrizione devono essere versati entro il 31 marzo di ogni anno. A tutti gli effetti il diritto di voto in assemblea spetta ai soli soci effettivi i quali hanno un voto ciascuno qualunque sia il valore della quota. Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile. Tra gli associati effettivi vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative, è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 8 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Sono organi amministrativi dell'Associazione:
• l'Assemblea generale;
• il Consiglio Direttivo;
• la Presidenza;
• il Collegio dei Sindaci;
• il Collegio dei Probiviri.
Tutti gli organi sociali durano in carica tre anni.

Art. 9 - ESPRESSA ESCLUSIONE DI RETRIBUZIONE DELLE CARICHE SOCIALI.
Viene espressamente esclusa ogni forma di retribuzione per le cariche sociali.

Art.10 - ASSEMBLEA GENERALE
L'Assemblea generale dei soci effettivi, alla quale possono partecipare anche i soci aderenti e quelli onorari, deve essere convocata dal Presidente entro il 30 giugno di ogni anno. L'assemblea deve provvedere all'approvazione dei bilanci e dei conti consuntivi annuali ed alla nomina del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Sindaci e del Collegio dei Probiviri da effettuarsi ogni triennio. Per poter partecipare al voto assembleare i Soci effettivi devono dimostrare d'aver effettuato il versamento della quota sociale per l'anno corrente. A tutti gli effetti il diritto di voto in assemblea spetta ai soli soci effettivi i quali hanno un voto ciascuno qualunque sia il valore della quota. Le assemblee, tanto in prima che in seconda convocazione, deliberano a maggioranza dei voti dei presenti. Per la validità dell'assemblea in prima convocazione occorre la presenza di almeno la metà dei Soci iscritti, in seconda convocazione, non meno di 24 ore dopo la prima, l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti. Per l'anticipato scioglimento dell'associazione e per la modifica dello statuto occorre il voto favorevole di almeno la metà dei soci in prima convocazione e di almeno i due terzi dei presenti in seconda convocazione. Ogni socio non può avere più di una delega di altro socio la cui firma dovrà essere autenticata nelle forme previste dalla legge. L'assemblea si terrà nel luogo ed ora fissati dal Consiglio. La convocazione dell'assemblea generale, oltre che per avviso da spedirsi per posta a ciascun socio effettivo, può anche effettuarsi mediante pubblicazione dell'avviso contenente l'ordine del giorno sulla rivista "Collegamento". Sulla stessa rivista sono pubblicati le delibere assembleari, i bilanci e rendiconti annuali. Il controllo della regolarità delle operazioni di voto per la nomina del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Sindaci e del Collegio dei Probiviri viene assicurato dalla partecipazione alle operazioni di voto e di scrutinio dal Presidente del seggio elettorale, da due scrutatori e da un segretario da scegliersi prima dell'inizio delle operazioni di votazione tra i Soci presenti. La durata delle operazioni di voto, stabilita dal Consiglio Direttivo, deve essere indicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea elettiva e non può essere comunque inferiore a tre ore consecutive. Di tutte le operazioni di votazione dell'Assemblea deve redigersi processo verbale seduta stante da sottoscriversi dal Presidente e dal Segretario del seggio elettorale. Fra tutti coloro che hanno riportato voti vengono proclamati eletti quei candidati che hanno riportato il maggior numero di voti; in caso di parità viene eletto il più anziano di età.

Art. 11 - CONSIGLIO DIRETTIVO
L'Associazione è diretta da un Consiglio Direttivo nominato ogni triennio dalla Assemblea generale dei Soci a scrutinio segreto. Il Consiglio è composto da undici membri i quali eleggono tra loro un Presidente, due vice Presidenti, un Segretario ed un Tesoriere a maggioranza assoluta. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti Non è ammessa la delega. In caso di parità il voto del Presidente è preponderante. Il Consiglio rimane in carica fino a quando sia assicurata la metà più uno dei Consiglieri eletti. Il Presidente, i due vice Presidenti, il Segretario e il Tesoriere costituiscono il Comitato di Presidenza. Il Comitato di Presidenza svolge tutti i compiti e atti che gli vengono delegati dal Consiglio Direttivo.
I legali rappresentanti, amministratori o promotori non devono aver subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività della società o dell'associazione.

Art. 12 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Al Consiglio Direttivo che amministra l'Associazione spetta il compito di:
• ratificare le nomine dei Responsabili provinciali e dei Comitati regionali;
• coordinare l'attività dei Comitati regionali;
• stabilire l'ammontare delle quote sociali da sottoporre al voto assembleare;
approvare gli schemi dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi nei termini di legge approntati dal Tesoriere;
• nominare le Commissioni di studio di cui all'art.16;
• deliberare sull'ammissione a socio dei colleghi che ne abbiano fatto domanda;
• proporre convegni di carattere culturale e di studio in rapporto ai lavori delle Commissioni di cui all' art. 16;
• deliberare a riguardo dell'ammissione delle comunicazioni ufficiali ai congressi nazionali ed internazionali.
• eseguire le deliberazioni dell'Assemblea.
Il Consiglio potrà altresì editare notiziari e periodici. Inoltre il Consiglio può autorizzare il Comitato di Presidenza o altri membri del Consiglio a determinate mansioni o ad atti nell'interesse dell'Associazione, ivi compresa la rappresentanza ufficiale alle manifestazioni nazionali ed estere.

Art. 13 - COMPITI DEL PRESIDENTE
Il Presidente rappresenta l'Associazione presso qualsiasi Autorità, Ente o persona. Firma gli atti ufficiali e assolve tutti i compiti che gli vengono assegnati dal Consiglio; fa eseguire le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio; convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci, fermo restando che questa può riunirsi a richiesta di almeno un terzo degli iscritti soci effettivi. In caso di assenza o di impedimento del Presidente lo sostituisce in ogni sua funzione il Vice Presidente anagraficamente più anziano.

Art. 14 - COMPITI DEL SEGRETARIO
Il segretario redige i verbali, conserva gli atti, i registri e i documenti dell'Associazione, rilascia certificati su autorizzazione del Presidente, redige gli atti ufficiali ed esegue ogni altro compito conferitogli dal Consiglio.

Art. 15 - COMPITI DEL TESORIERE
Il Tesoriere conserva i beni dell'Associazione, ne custodisce il patrimonio, esige le quote ed ogni spettanza dell'Associazione e provvede, su ordine del Presidente, al pagamento di quanto dovuto, compila il conto consuntivo e preventivo. Egli è responsabile di quanto affidatogli e ne risponde personalmente.

Art. 16 - COLLEGIO DEI SINDACI
Il Collegio dei Sindaci è formato da tre membri effettivi e da due supplenti scelti tra i Soci con diritto di voto e nominati a scrutinio segreto dall'Assemblea. Nel caso che il Consiglio non fosse in condizione di funzionare per dimissioni o per qualsiasi altro motivo il Collegio dei Sindaci deve provvedere entro il termine di tre mesi alla convocazione dell'Assemblea Generale per il rinnovo del Consiglio.

Art. 17 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri è formato da tre membri effettivi e da due supplenti scelti fra i Soci con diritto di voto e nominati a scrutinio segreto dall'Assemblea. Esso si riunisce per la definizione amichevole di ogni questione, specialmente disciplinare, inerente all'interpretazione e all'esecuzione dello statuto e dell'attività sociale.

Art. 18 - COMITATO SCIENTIFICO
L'Associazione dovrà costituire un Comitato Scientifico che provvederà alla verifica ed al controllo della qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica, da effettuare secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale. L'Associazione si obbliga a pubblicare ed ad aggiornare costantemente le attività scientifiche sul proprio sito web.

Art. 19 - COMMISSIONI DI STUDIO
Il Consiglio Direttivo può provvedere alla costituzione ed alla nomina di Commissioni di Studio incaricate di coordinare i lavori tra i soci, di organizzare convegni e incontri culturali e di approntare ricerche e saggi su problemi specifici della professione. Ogni Commissione o Sezione tecnica sarà costituita da un responsabile e da un numero variabile di membri. Compiti delle Commissioni nel settore di competenza sono:
• sollecitare studi e sperimentazioni in equipe e scambi di notizie tecniche tra i soci;
• promuovere convegni, giornate di studio, corsi regionali e interregionali di aggiornamento, sentito il parere del Consiglio Direttivo;
• attuare con ogni mezzo una efficace propaganda intesa a qualificare il farmacista presso il pubblico;
• curare e sollecitare la pubblicazione sul periodico ufficiale dell'UTIFAR di rubriche tecniche e di aggiornamento;
• curare e sollecitare la pubblicazione di schede, quaderni, monografie, ecc.;
• ogni altro compito di volta in volta attribuito dal Consiglio Direttivo.

Art. 20 - RESPONSABILI PROVINCIALI
Il Responsabile provinciale ha la funzione di collegamento, attraverso il Comitato regionale di cui all'art. 18, tra i farmacisti sul territorio ed il Consiglio Direttivo. Esso svolge attività di periodica informazione nei riguardi dei farmacisti della propria area territoriale in ordine alle attività del Consiglio Direttivo e riporta periodicamente in Comitato regionale le esigenze manifestate dai farmacisti sul territorio: Il Responsabile provinciale ha altresì il compito di:
• promuovere manifestazioni, incontri, convegni e provvedere alla loro organizzazione di concerto con il delegato regionale di competenza;
• segnalare i corrispondenti per le pubblicazioni UTIFAR;
• promuovere la diffusione delle pubblicazioni e del materiale UTIFAR;
• ogni altro compito attribuito di volta in volta dal Consiglio Direttivo.
L'elezione del responsabile provinciale si svolge mediante l'invio ai soci della provincia di una scheda elettorale che deve essere restituita nei modi e nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo. La nomina avviene a maggioranza dei voti dei soci effettivi. Dell'elezione viene redatto un verbale, sottoscritto dal Presidente dell'UTIFAR. Il Responsabile provinciale dura in carica un triennio e decade alla fine del mandato o in caso di dimissioni del Consiglio Direttivo dell'UTIFAR. L'insieme dei Responsabili provinciali di una medesima regione compone il Comitato regionale.

Art. 21 - COMITATO REGIONALE
Il Comitato regionale è composto dai responsabili delle provincie afferenti alla regione. Nomina nel suo seno un Delegato regionale che tiene i rapporti con il Consiglio Direttivo dell'UTIFAR e che viene confermato annualmente. Il Delegato regionale ha il compito di coordinare l'attività dei responsabili provinciali e di collaborare con il Consiglio Direttivo per l'attuazione degli scopi statutari e deve essere sentito dal Consiglio Direttivo ogni qualvolta vengano trattati argomenti che interessano la sua regione. Il Comitato regionale resta in carica un triennio e decade alla fine del mandato o in caso di dimissioni del Consiglio Direttivo dell'UTIFAR.

Art. 22 - SOCI CORRISPONDENTI ALL'ESTERO E DELEGATI ESTERI
Per l'attuazione degli scopi che l'Associazione si prefigge, ed in particolare di quelli previsti dall'art. 4 dello statuto, il Consiglio Direttivo può designare corrispondenti all'estero e delegati presso ogni associazione consorella. Qualora la scelta cada su un collega straniero egli diventa socio aderente all'Associazione.

Art. 23 - ESERCIZIO FINANZIARIO
L'esercizio finanziario comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Possono tuttavia essere comprese nel conto consuntivo dell'esercizio scaduto le riscossioni e i pagamenti eseguiti fino al 31 gennaio in base a documenti contabili emessi entro il 31 dicembre dell'anno di gestione.

Art. 24 - RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO E BILANCIO PREVENTIVO
L'Assemblea generale ordinaria delibera il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo dell'Associazione. Il consuntivo deve essere corredato dal conto del Tesoriere, da una relazione del Consiglio Direttivo sul risultato morale della gestione e dal rapporto del Collegio Sindacale. La contabilità dell'Associazione viene tenuta con l'osservanza delle norme di legge in materia. L'amministrazione dell'UTIFAR deve tenere al corrente un esatto inventario di tutti i beni mobili ed immobili, nonché un elenco di tutti i titoli, atti, carte e scritture attinenti al patrimonio e alla sua amministrazione. L'Associazione si obbliga a pubblicare nel sito istituzionale dell'ente dei bilanci preventivi, dei consuntivi e degli incarichi retribuiti.

Art. 25 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Art. 26 - REGOLAMENTO
Il Consiglio Direttivo può approntare un regolamento per l'esecuzione e l'applicazione dello statuto da sottoporre alla ratifica dell'Assemblea.

Art. 27
Per quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento alle norme contenute nel Codice Civile.

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