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12 marzo 2010
di
Rif. rivista Marzo - Aprile 2010

Nel decreto legislativo di attuazione della legge sui servizi, è stato inserito un articolo che riserva l'uso della denominazione "farmacia" e della croce di colore verde alle sole farmacie territoriali e ospedaliere

Il titolo può sembrare un'esortazione bellicosa ma non è questo lo spirito dell'articolo, nonostante la famosa frase in hoc signo vinces che, comparsa in cielo (con tanto di croce) a Costantino, lo vide poi vincitore su Massenzio. La frase stimola certamente a valorizzare il ruolo della farmacia come indiscutibile servizio pubblico ma, contenendo la parola insegna, vuole proprio parlare del simbolo che è appeso fuori dalle circa 17000 farmacie italiane. Nel decreto legislativo (1) di attuazione della legge sui servizi (2), è stato inserito un articolo, che recita testualmente: Art. 5 - Utilizzo di denominazioni e simboli 1. Al fine di consentire ai cittadini un'immediata identificazione delle farmacie operanti nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, l'uso della denominazione: "farmacia" e della croce di colore verde, su qualsiasi supporto cartaceo, elettronico o di altro tipo, è riservato alle farmacie aperte al pubblico e alle farmacie ospedaliere. La norma va senz'altro accolta con favore soprattutto per la sua incidenza sui simboli identificativi delle farmacie, e cioè le insegne, prevalentemente luminose. Da qualche anno infatti, dopo il decreto Bersani, vi è stata una fioritura di insegne, del tutto simili a quelle esposte dalle farmacie, da parte delle cosiddette parafarmacie. Alcune imitano quasi perfettamente la croce verde esposta dalle farmacie "vere", in alcuni casi senza altra scritta evidente e tale da permettere al cittadino di non confonderla con una farmacia. Altre riportano la scritta parafarmacia con modalità grafiche che privilegiano solo una parte della parola banalizzando il prefisso para. Questo avviene non solo nelle insegne ma anche nelle scritte poste all'ingresso del negozio. La previsione contenuta nell'art. 5 del decreto viene inoltre a costituire una garanzia per le farmacie anche nei confronti di quei comuni dove norme, che definirei insensate, vietano il colore verde nelle insegne. Naturalmente occorre tenere conto delle leggi regionali che in alcuni casi disciplinano la materia prevedendo talora l'obbligo dell'insegna, come pure delle disposizioni del codice della strada che stabiliscono limiti finalizzati alla sicurezza della circolazione. Vorrei però affrontare l'argomento da un altro punto di vista. La farmacia è un servizio pubblico e la legge sui servizi lo ha ulteriormente confermato. Partendo da questo principio faccio un'ingenua domanda: perché fino ad oggi le farmacie non si sono mai dotate di un'insegna unificata ed utile a farle agilmente riconoscere dai cittadini? Un'attività, che di pubblico servizio ha ben poco come le rivendite di tabacchi, l'ha sempre avuta. E le farmacie? Anche se prevale il verde, se ne vedono di tutti i colori e di tutte le forme, di tutte le dimensioni, a luce fissa, intermittenti con o senza scritte all'interno. A Natale poi si confondono con le luminarie festose. Ed inoltre, accese, spente, spesso accese quando la farmacia è chiusa o spente quando è aperta. Il decreto sui servizi vieta agli esercizi diversi dalla farmacia di usare certi simboli ma lancia un messaggio indiretto alla farmacia: siete un servizio pubblico integrato con il Servizio sanitario nazionale e lo dovete comunicare al cittadino. A mio avviso però sarebbe stato preferibile che il decreto avesse demandato al Ministero della salute la fissazione dei requisiti tecnici di un'insegna riservata alle farmacie da rendere obbligatoria, senza comunque escludere la possibilità, in aggiunta, di altri simboli segnaletici, quando possibile. La previsione normativa ha però stabilito una regola, ora spetta a chi di dovere applicarla. Gli Ordini, sotto il profilo deontologico, le Asl e i comuni nell'ambito del proprio potere sanzionatorio a pena di fare diventare la previsione di legge una grida manzoniana. Considerato che la forza di una categoria si misura anche sulla capacità di darsi delle regole e, soprattutto di rispettarle, sarebbe opportuno dotarsi di un'insegna luminosa di modello unificato suddivisa in due sezioni. Una sempre accesa per indicare la presenza della farmacia che, anche chiusa, svolge comunque un servizio, non fosse altro per l'esposizione obbligatoria dei turni di guardia farmaceutica. L'altra, obbligatoriamente spenta quando la farmacia non svolge servizio di guardia, ma, altrettanto obbligatoriamente, accesa durante il turno, con lo scopo di facilitare il cittadino nel localizzare il servizio a battenti chiusi.

1) Decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153 - Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nonché disposizioni in materia di indennità di residenza per i titolari di farmacie rurali, a norma dell'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n.69 - G.U. n. 257 del 4 novembre 2009. (2) Legge 18 giugno 2009, n. 69 - Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile - G.U. n. 140 del 19 giugno 2009.

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