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29 aprile 2024
Richiesta

Chiedo se, con la legislazione attuale, si possono fare degli sconti sui farmaci etici di fascia A, ovvero anche i mutuabili. Sono a conoscenza del fatto che qualche collega li applica e mi sono stati chiesti sconti anche da una casa di riposo.

Consulenza

La possibilità di applicare sconti in farmacia è stata introdotta con il Decreto Legge 201/2011 Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici.
Nello specifico, il Comma 4 dell’Articolo 32 stabilisce che:
È data facoltà alle farmacie e agli esercizi commerciali di cui all’art. 5, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, di praticare liberamente sconti sui prezzi al pubblico sui medicinali di cui ai commi 1 e 1-bis, purché gli sconti siano esposti in modo leggibile e chiaro al consumatore e siano praticati a tutti gli acquirenti.
I medicinali citati nel Decreto Legge sono quelli a carico del cittadino, quindi il farmacista può applicare:
- sconti ai farmaci di fascia A dispensati in regime privato;
- sconti ai farmaci di fascia C.

Tuttavia, ci si è presto accorti che l’Articolo 32 era stato interpretato in termini più ampi, cioè come una liberalizzazione di tutte le attività promozionali per incoraggiare l’acquisto dei propri prodotti.
Questa situazione ha reso necessario l’intervento del Ministero della Salute, che il 23 febbraio 2012 ha chiarito che: “Il commercio al dettaglio dei farmaci non può essere assimilato a quello dei comuni beni di consumo, per i quali è consentita e si è affermata nella prassi una pluralità di formule promozionali diverse dallo sconto sul prezzo della singola confezione (offerte “3x2”, “1+1”, articoli “abbinati”, buoni acquisto, ecc..)”.
Inoltre, con riferimento ai programmi di fidelizzazione, le farmacie non possono: “Applicare sistemi che, nell’intento di fidelizzare i clienti, realizzino discriminazioni fra gli stessi nell’applicazione degli sconti sull’acquisto dei farmaci”.
Di conseguenza, finché si parla di farmaci che siano di marca o generici, sono consentiti solo sconti sul prezzo.
Sugli altri prodotti della farmacia, come i parafarmaci e i prodotti di bellezza, non esistono questi limiti, quindi il farmacista può liberamente costruire la sua strategia commerciale e applicare 3x2, bundle e carte fedeltà.

Avv. Paolo Leopardi

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