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26 maggio 2025
Richiesta

Carissimo Avvocato Paolo Leopardi, ho trovato molto interessante la sua consulenza pubblicata sul numero 1/2025 di Nuovo Collegamento inerente il risarcimento in caso di interruzione di corrente. Tuttavia per quanto riguarda se sia possibile “esigere che l’intervento venga programmato negli orari di chiusura della farmacia”, non ho visto citato l’art. 340 del codice penale, che per anni ho ritenuto di fondamentale importanza.
Mi sembra un argomento importante proprio di fronte al nuovo ruolo di Presidio Sanitario delle farmacie Italiane per cui le chiedo una conferma della sua validità.
L’articolo dice “Chiunque, fuori dei casi preveduti da particolari disposizioni di legge (...), cagiona una interruzione o turba la regolarità di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità, è punito con la reclusione fino a un anno. (... I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni”.  Che la farmacia sia un servizio di pubblica necessità, l’ho sempre ritenuto come assodato, tanto più oggi con la nuova convenzione. Non per nulla noi titolari rischiamo il carcere se per qualunque motivo una mattina non apriamo la farmacia.
La “turbativa” alla regolarità di un servizio consiste nell’impedire, senza tuttavia interromperlo, l’ordinato svolgimento dell’ufficio o del servizio ma mi risulta che la cassazione abbia ampliato la definizione di turbativa come qualsiasi evento “disturbi l’ordinato svolgimento del servizio”.
Ne consegue che è punibile penalmente chi toglie la corrente senza concordare i lavori ma anche ad esempio un Comune che scavasse un fosso di fronte alla farmacia senza prima provvedere ad un adeguato passaggio in sicurezza per clienti, disabili e mamme incinte.
Detto articolo non vieta a chicchessia di procedere a lavori di pubblica utilità di qualsivoglia origine ma impone, mi pare, quantomeno di concordarli con il titolare/direttore della farmacia in modo che essi non creino la detta turbativa o che essa sia imputabile al titolare/direttore che ha avuto tutto il tempo di prendere provvedimenti per evitarla ma non lo ha fatto. Sono in errore? E’ cambiato qualcosa o possiamo ancora considerarci tutelati da questo articolo?

Consulenza

Le indicazioni dell’art. 340 c.p ed ancor più dell’art. 331 c.p. sono rivolte a coloro che interrompono o a coloro che promuovono l’interruzione con dolo come, appunto, nel caso del farmacista che interrompe il servizio.
Nel caso di interruzione di utenze la situazione è diversa e bisogna, appunto, fare attenzione agli avvisi per evitare problemi e per avere diritto al risarcimento del danno come evidenziato in precedenza.
Peraltro, in tal senso e’ intervenuta la giurisprudenza la quale ha affermato che “Ai fini della configurabilità del reato previsto dall’art. 331 c.p. è necessario che sia interrotto o turbato nel suo complesso il servizio pubblico o di pubblica necessità, restando esclusa dalla previsione normativa la condotta limitata a singole utenze che incida solo marginalmente sul volume dell’attività svolta e che non sia in grado di comprometterne in modo apprezzabile il funzionamento ”. (Cass. Pen. , 08 ottobre 2007, n. 37083 ).
Avv. Paolo Leopardi

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