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30 dicembre 2025
Richiesta

A seguito della dichiarazione di fallimento di una farmacia privata, il Curatore fallimentare, per garantire la continuità dell’assistenza farmaceutica, ha concesso in affitto d’azienda la farmacia ai sensi della normativa fallimentare (artt. 104-bis e seguenti L.F.,). L’esercizio della farmacia è dunque proseguito regolarmente sotto la gestione dell’affittuario fino alla successiva aggiudicazione. Tuttavia, la legge speciale di settore, e in particolare l’art. 113 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 (T.U.LL.SS.), stabilisce che, in caso di fallimento del titolare, la titolarità della farmacia debba essere trasferita entro il termine di 15 mesi, pena la decadenza dell’autorizzazione. Chiedo pertanto un chiarimento ufficiale in merito ai seguenti punti:
1.Se la normativa fallimentare che consente l’affitto di azienda, anche di una farmacia, sia pienamente applicabile al settore farmaceutico, considerato il regime pubblicistico e la funzione di servizio essenziale della farmacia. 
2.Come si concilia tale disciplina con il disposto dell’art. 113 del R.D. 1265/1934  che impone il trasferimento della titolarità entro 15 mesi. 
3.Se, in assenza di trasferimento entro il termine dei 15 mesi ma con esercizio in continuità mediante affitto autorizzato dalla curatela e dal giudice fallimentare, l’autorizzazione debba ritenersi comunque decaduta o se la continuità gestionale garantita dall’affittuario possa considerarsi idonea a mantenere in vita la titolarità fino alla vendita. 
4.Se la titolarità della farmacia deve rimanere formalmente al fallito fino alla vendita.

Consulenza

La materia è costantemente in via di evoluzione attesa la vetustà della norma (Art. 113, lettera a)) 
La decadenza dall’autorizzazione all’esercizio di una farmacia si verifica, oltre che nei casi preveduti negli articoli 108 e 111:
a) per la dichiarazione di fallimento dell’autorizzato, non seguita, entro quindici mesi, da sentenza di omologazione di concordato, divenuta esecutiva secondo l’art. 841 del Codice di commercio; ...
Conseguentemente, in molti casi i Curatori dei fallimenti, con l’autorizzazione del Giudice Delegato, dispongono la gestione provvisoria, per evitare l’ulteriore perdita d’avviamento dell’azienda, in qualche caso affidandola anche al soggetto fallito ed in altri prevedendo l’affitto d’azienda a terzi.
Ebbene, in tutti i casi la previsione dell’art. 113 sopra richiamato permane e quindi, entro il 15° mese le richiamate soluzioni di gestione devono concludersi con il trasferimento della titolarità dell’autorizzazione all’esercizio farmaceutico che sino a quella data rimarrà in capo al soggetto fallito.
Avv. Paolo Leopardi

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