Utifar
NOTIZIARIO UTIFAR - MARZO 2013
Respinto il ricorso contro l’autoanalisi in farmacia
Lo scorso 19 febbraio, un decreto del Presidente della Repubblica ha respinto il ricorso presentato dall’Unione sindacati chimici italiani nei confronti della Fofi. I chimici di laboratorio hanno sollevato la questione delle competenze. Inoltre, secondo i ricorrenti, l’istituzione dei laboratori di analisi in farmacia prefigurerebbe una forma di concorrenza sleale, non dovendo le farmacie rispettare i medesimi parametri previsti per i laboratori di analisi tra i quali gli spazi dei locali adibiti. Bocciando il ricorso, il Presidente della Repubblica ha ribadito la differenza che esiste tra le analisi di prima istanza, facenti riferimento all’autocontrollo, e le analisi di laboratorio, che sono altra cosa e nulla hanno a che vedere, ovviamente, con la farmacia e le competenze del farmacista. L’autocontrollo in farmacia, quindi, a detta della sentenza “non intacca minimamente le prerogative della professione del dottore chimico”. La sentenza ribadisce inoltre che “non sussiste alcuna speciale riserva in favore di professioni regolamentate, quale quella di chimico, le cui attività riguardano analisi di laboratorio non di prima istanza e non effettuabili direttamente dall’interessato”. Questa sentenza conferma la legittimità della farmacia nell’erogazione dei servizi di autoanalisi. Volendo vedere la questione da una angolazione diversa, le motivazioni richiamano l’attenzione su un aspetto già noto ma che deve fare riflettere. La farmacia, infatti, è legittimata ad offrire servizi di autoanalisi, non sulla base della competenze professionali del farmacista, quanto sul concetto che si tratta di autoanalisi. E’ tuttavia innegabile che la professionalità e le competenze del farmacista rappresentano un valore aggiunto per il cittadino. Su questo, quindi, i farmacisti devono investire: essi possono rappresentare per il cittadino un supporto di conoscenze ad ampio raggio sulla salute. Questa è la caratteristica che contraddistingue e differenzia la farmacia: nell’offerta dei servizi di autoanalisi, come in qualsiasi altra attività e servizio svolto.
LA CERTIFICAZIONE DEGLI APPARECCHI PER L’AUTODIAGNOSI ED I TRATTAMENTI ESTETICI
La quasi totalità delle apparecchiature diagnostiche o a scopi estetici sono strumenti destinati a fornire parametri fisiologici, quali la pressione arteriosa, o clinici come i principali valori ematologici. Da qualche tempo, nelle farmacie, hanno iniziato a comparire anche apparecchi destinati a monitorare altri parametri come la pressione oculare (tonometri) o ad analizzare parametri fisiologici meno noti ma non per questo meno importanti. A fianco di questi sono varie le tipologie di sistemi che, con le tecniche più diverse, attuano dei veri e propri trattamenti estetici. Tutte le apparecchiature citate, analitiche od estetiche, debbono essere utilizzate da professionisti abilitati salvo quelli, e qui c’entra la farmacia, che sono stati certificati appositamente per l’autodiagnosi o l’autotrattamento. La marcatura CE medicale è quindi indispensabile e deve essere apposta sullo strumento, accompagnata da un numero che contraddistingue l’ente certificatore notificato alla Commissione europea. Deve anche essere disponibile un attestato di certificazione contenente le condizioni di impiego cui il dispositivo è destinato.L’assenza di una certificazione attestante la destinazione per l’autodiagnosi o l’autotrattamento, ma eventualmente una marcatura CE finalizzata a certificare solamente la conformità elettrica, consente l’impiego degli strumenti solo agli operatori autorizzati e cioè medici e biologi per quanto riguarda l’esame dei parametri clinici ed ai medici per qualunque altro intervento sul paziente. Per i trattamenti con finalità estetiche, quali ad esempio le apparecchiature che utilizzano la luce per la bio-stimolazione della pelle, l’uso è esteso anche all’estetista, che però deve operare all’interno di una cabina avente i requisiti previsti dalla legge. In farmacia, sono quindi ammessi solo gli strumenti dotati di certificazione attestante l’uso per autodiagnosi e autotrattamento in assenza, per quest’ultimo, di estetista abilitata e cabina estetica a norma. La trasgressione contempla le severe sanzioni pecuniarie previste dal decreto legislativo n. 46 del 1997 senza escludere eventuali responsabilità civili, o anche penali, nel caso si verifichino lesioni al cliente.
Piante organiche elastiche
Lo scorso 19 febbraio, la seconda sezione del Tar di Brescia ha rigettato il ricorso presentato da un farmacista in seguito alla deliberazione comunale che aveva previsto una revisione della pianificazione territoriale delle farmacie cittadine. La sentenza, molto articolata, è entrata nel merito del senso dei confini tra le sedi farmaceutiche, argomentando che la finalità delle distanze tra le farmacie è quella di individuare la popolazione da servire e non di irreggimentare l’iniziativa economica. A tale proposito, il Tribunale amministrativo di Brescia ha ribadito che : “La popolazione da servire costituisce clientela contendibile e non clientela garantita grazie alla pianta organica”. Quanto alla ricaduta economica sulle farmacie di eventuali spostamenti di sede, il Tar ha precisato che “i titolari di farmacia che subiscono gli effetti dell’avvicinamento e del potenziamento di altre farmacie non possono ottenere una misura di protezione che freni gli investimenti e le innovazioni aziendali dei concorrenti”. Per il Tar, gli eventuali profili di illegittimità che potrebbero scaturire dallo spostamento delle sedi non sono da ricercare nell’invasione dello spazio altrui, bensì nell’evenienza che da essi scaturisca una scopertura di una parte del territorio comunale rispetto al servizio farmaceutico territoriale. In caso contrario, sarebbe “irragionevole interpretare in modo rigido la pianta organica delle sedi farmaceutiche”.
Fuori orario
La Corte di Cassazione ha cancellato la sanzione disciplinare imposta ad un farmacista per non avere rispettato gli orari di apertura stabiliti. Secondo la suprema Corte, la sospensione di 30 giorni prevista dall’Ordine dei farmacisti va annullata in quanto l’accordo tra colleghi per la gestione degli orari di apertura rappresenta una “intesa giuridicamente inefficace”. Uno stop, quindi, alle sanzioni per chi non rispetta le intese. In questo modo, seconda la Corte, si consente al servizio di essere “più congeniale alle esigenze dei consumatori, evitando così che il bacino d’utenza di ciascuna farmacia venga a cristallizzarsi artificiosamente”. Rispetto al rischio di scomparsa degli esercizi minori, avanzato a difesa degli accordi per la definizione degli orari di apertura, i giudici della terza sezione escludono affermano che si tratta “del normale sviluppo del mercato finalizzato a premiare le imprese più efficienti”.




