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16 settembre 2010
di
Rif. rivista Settembre - Ottobre 2010

La recente segnalazione dell'Antitrust contro la regolamentazione dell'apertura di nuove parafarmacie riporta allo scoperto la questione del confronto con le farmacie

Lo scorso 1 settembre, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha inviato a Camere e Governo una segnalazione in merito ad una norma che, se approvata, sospenderebbe l'apertura di nuove parafarmacie. La norma in questione è contenuta nell'articolo unico del DDL 2079 recante "Norme in materia di apertura di nuove parafarmacie", in discussione in seno alla 12°; Commissione permanente (Igiene e Sanità) del Senato. Questi i due punti della norma oggetto delle critiche dell'Antitrust:

- "Nelle more della ridefinizione della disciplina riguardante la vendita e la distribuzione dei farmaci, è sospesa, dalla data di entrata in vigore della presente legge, la possibilità di apertura di nuove parafarmacie".

- "Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni individuano le aree di territorio in cui non sono presenti parafarmacie e nelle quali è possibile autorizzare il trasferimento di parafarmacie già esistenti o, qualora non ve ne fosse la possibilità, l'apertura di nuove parafarmacie nel numero massimo di una ogni 20.000 abitanti ovvero in ogni frazione dei comuni medesimi con un numero di abitanti non inferiore a 10.000".

Secondo il Garante della Concorrenza e del Mercato, la disciplina in questione è in controtendenza rispetto "all'auspicabile ed avviato processo di liberalizzazione della distribuzione farmaceutica, mettendo seriamente a rischio la presenza delle parafarmacie sul mercato, nonché, in ogni caso, la loro idoneità a svolgere un'effettiva pressione concorrenziale nei confronti delle farmacie". E' chiaro che il ruolo dell'Antirust sia quello di proteggere la libera concorrenza tra gli esercizi commerciali per la vendita al pubblico di beni e prodotti. Solo in questa ottica, del resto, può essere compreso il riferimento alle farmacie. Anche l'auspicio espresso dall'Autorità che le parafarmacie possano "svolgere un'effettiva pressione concorrenziale nei confronti delle farmacie" va inteso come riferito a quei settori merceologici che parafarmacie e farmacie hanno in comune, ovvero l'extrafarmaco e i farmaci non soggetti a prescrizione. Meno comprensibile è invece il passaggio successivo della nota dell'Antitust, laddove si dice che la norma in discussione rappresenterebbe un vincolo che "si va ad aggiungere al regime della pianta organica previsto per le farmacie, la cui ingiustificata restrittività è già stata oggetto di segnalazione da parte di questa Autorità". Che l'Antitrust sia dell'opinione che la pianta organica delle farmacie rappresenti una "protezione dei livelli di reddito degli esercizi esistenti, ed in particolare delle farmacie esistenti, piuttosto che nel conseguimento di una razionale e soddisfacente distribuzione territoriale degli esercizi di vendita al pubblico dei farmaci" è cosa nota. Quello che stupisce è il pensiero, ricorrente non solo nell'Antitrust, che le parafarmacie rappresentino un elemento di concorrenza alle farmacie e vadano pertanto, a seconda del lato dal quale si guarda la vicenda, "fermate" o "incentivate". Invero, le parafarmacie sono esercizi commerciali che poco hanno a che vedere con le farmacie. E' vero: condividono la vendita di alcune tipologie di prodotti; ma nulla di più. I farmaci di pertinenza medica, i servizi, le preparazioni galeniche, la normativa e la vigilanza a cui sono sottoposte: sono tutti aspetti essenziali della farmacia che la rendono talmente differente dalle parafarmacie che legare il destino di queste diverse tipologie di esercizi risulta ridondante e non sempre giustificato. Come ricordato in una nota di Andrea Mandelli, Presidente della Federazione degli Ordini dei Farmacisti, "Le farmacie sono un presidio del servizio sanitario e non negozi di medicine. Ci sembra -prosegue Mandelli - che il Garante si sia soffermato su un singolo punto di un singolo disegno di legge per la riforma del servizio farmaceutico italiano, cioè la limitazione all'apertura delle parafarmacie contenuta nel ddl 2097. In realtà alla XII Commissione sono all'esame numerose proposte, nelle quali rientrano anche misure che vanno nella direzione auspicata dalla stessa Autorità garante della Concorrenza e del Mercato". Tornando alla segnalazione dell'Antitrust, la nota continua affermando che la norma in esame riduce ingiustificatamente la concorrenza esercitata da un libero sviluppo di questo nuovo canale distributivo. Questo potrebbe, sempre secondo l'Autorità garante, ridurre significativamente le possibilità di scelta dei consumatori, con probabili effetti negativi sul livello dei prezzi e sulla qualità del servizio offerto. Difficile prevedere il futuro, e valutare ora se una maggiore presenza di questo nuovo soggetto porterà ad una reale diminuzione dei prezzi dei prodotti e ad un aumento del servizio (il loro). Tuttavia, una cosa è certa: le parafarmacie facciano sì concorrenza, ma a sé stesse. La farmacia è un'altra cosa.

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