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10 dicembre 2010
di
Rif. rivista Dicembre 2010

Ecco la terna delle garanzie. Anche la farmacia deve fare riferimento a queste norme, adottando un vero e proprio metodo per documentare le azioni e autocertificando il rispetto a queste tre cogenze dinamiche

Con il vocabolo inglese "compliance", nel mondo aziendale, si intende quella parte di norme e leggi a cui è soggetta un'attività di produzione, di commercio o di servizi. Queste norme, che non comprendono quelle fiscali, solitamente sono cogenti e volontarie. Le norme volontarie sono quelle che un'azienda adotta per la propria qualificazione, per l'immagine, per la gestione dei parametri aziendali: la ISO 9001 sulla qualità e la ISO 14001 sulla gestione dell'ambiente sono le più comuni. Le cogenti sono norme e leggi imposte dallo Stato o dalla Comunità Europea recepite dalla nazione comunitaria. In farmacia, oltre alle norme fiscali e a quelle squisitamente tecniche di farmacia, la Compliance comprende la terna dei decreti legislativi, quali recepimenti di norme della Comunità Europea, inerenti la Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro, la Protezione dei Dati (Privacy) e la Garanzia del Prodotto erogato (HACCP). Questa terna è anche definita dagli addetti ai lavori (consulenti di compliance) la "terna delle Garanzie" oppure le "tre cogenze", le quali hanno la caratteristica di essere dinamiche, cioè, sensibili a variazioni, modifiche sostanziali o meno indotte dalla evoluzione degli eventi, di nuove forme legali o di dispositivi del legislatore o del Garante a fronte di nuovi concetti o di esigenze emergenti. L'esempio più evidente è del Garante per la Privacy che spesso è indotto alla emissione di provvedimenti su sollecitazione di sentenze o di interpelli da parte di enti, associazioni di categorie o comuni cittadini. L'evoluzione e il perfezionamento della già perfetta farmacia ha indotto il farmacista a farsi carico non più di gestire in proprio le citate cogenze, ma di acquisire il cosiddetto terzo consulente (dopo il consulente fiscale e il consulente del lavoro) il quale ha il compito di affiancare la titolarità della farmacia in qualità di Responsabile della Sicurezza, Titolare del Trattamento dei dati e Responsabile dell'autocontrollo HACCP. Tale affiancamento non riguarda la sola produzione documentale richiesta dalle norme, ma anche l'aggiornamento ex legis e dello status aziendale dell'intero sistema di gestione della "terna dei decreti" che per un puro caso del destino (inteso come applicazione) sono in molti aspetti complementari tra loro avendo molti punti in comune (e in più parti anche ridondanti). Il motivo per il quale il consulente di compliance usa molto spesso la definizione "sistema di gestione" per indicare l'applicazione in farmacia delle tre cogenze sta nel fatto che, effettivamente, i tre decreti dispongono che il datore di lavoro, il titolare del trattamento e il responsabile della HACCP implementino nel luogo di lavoro un "sistema (metodo) documentato" che garantisca la completa osservanza della ratio legisintesa dal legislatore. In concreto, il farmacista, che sia egli nelle vesti dei tre responsabili o condivisore con altri attori della farmacia delle figure preposte, deve creare un metodo (sistema) per gestire al meglio i disposti delle norme di riferimento, documentando le azioni e autocertificando sulla base di quali elementi oggettivi ha prodotto lo stesso sistema al fine di garantire al cittadino cliente/utente SSN, alla propria dipendenza e quindi alla stessa titolarità che il luogo di lavoro è salubre e sicuro, che i dati di ogni natura trattati nella struttura sono al riparo da distrazioni e distruzioni, che i prodotti dispensati/venduti, sono stati accettati, conservati e dispensati in modo da non alterare la qualità del prodotto assunta alla fonte (produttore). L'inalienabile dettato dell'Art. 32 della Costituzione Italiana che recita che tutti i cittadini hanno il diritto alla salute, non esclude questo diritto del "cittadino lavoratore" nel luogo di lavoro, o del cliente nel presidio sanitario quale è la farmacia Per questo motivo, il farmacista è tenuto a implementare un sistema di gestione della sicurezza quale metodo corredato da un ventaglio di documenti oggettivanti non solo la valutazione del rischio e le misure intraprese per eliminare o ridurre verso zero lo stesso rischio, ma anche, secondo il D.L.vo 81/08 e il D.L.vo 106/09, piani e procedure per la salvaguardia del personale dipendente e degli avventori nel locale, la formazione e le informazioni utili ad affrontare prevedibili situazioni di emergenza. Stessa modalità per il metodo HACCP, il quale non è, come molti credono, il sistema per ben conservare gli alimenti, ma è, per estensione all'attività di farmacia, il metodo per garantire al cittadino cliente/utente, che i prodotti dispensati/venduti che verranno assunti dall'uomo, non abbiano subito variazioni delle proprie qualità, espresse dal produttore al momento della produzione. I prodotti soggetti al metodo di Analisi del Rischio e Controllo dei Punti Critici (questa è la vera definizione dell'HACCP, acronimo inglese) nell'ambito della farmacia non sono solo quelli alimentari per patologie specifiche, ma anche e soprattutto i farmaci, i parafarmaci, i prodotti erboristici, i prodotti cosmetici e infine quelli per le preparazioni galeniche. Il sistema di Gestione della Privacy è anch'esso il metodo implementato per garantire la riservatezza dei "dati personali sensibili" e di altra natura, non solo a tutela del cliente o utente, ma anche della dipendenza e della titolarità della farmacia. Il Titolare del Trattamento deve, quindi, organizzare in modo documentato un "sistema" composto da documenti oggettivanti analisi di rischio, procedure e formazioni, capace di proteggere da distrazioni (furto fisico o informatico) e da distruzioni i documenti giacenti in farmacia recanti dati personali che possono riferirsi a patologie, stati patrimoniali, situazioni economiche, sociali, commerciali, finanziarie etc. di clienti, dipendenti e della titolarità della farmacia. Questi documenti sono solitamente definiti stanziali o transitori. I documenti stanziali sono quelli conservati a tempo indeterminato in farmacia o presso i consulenti, i transitori possono essere di varia natura, comprese le ricette SSN.

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