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16 marzo 2011
di
Rif. rivista Marzo 2011

In attesa del convegno Utifar "Servizi in farmacia: l'attuale, il possibile, il probabile" che si svolgerà a Riccione il 2 e 3 aprile, proponiamo alcuni stralci dei decreti attuativi relativi alla nuova normativa sui servizi in farmacia.

Lo scorso 18 novembre, i tre decreti attuativi della Legge 153/09 sui servizi in farmacia, disposti dal Ministero della Salute, hanno ricevuto l'approvazione della Conferenza Stato-Regioni. Si è trattato di un ulteriore passo avanti nella direzione di una nuova farmacia dei servizi. Come ha ricordato il Ministro Ferruccio Fazio, "con l'accordo siglato viene potenziata la capacità di accesso al servizio sanitario nazionale tramite le farmacia". I tre decreti approvati fanno riferimento all'erogazione in farmacia di: prenotazione, pagamento e ritiro dei referti di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale; prestazioni analitiche di prima istanza rientranti nell'ambito dell'autocontrollo; prestazioni professionali da parte di infermieri e fisioterapisti. Al fine di fare chiarezza sui limiti imposti e sulle possibilità offerte dai decreti, ne riportiamo di seguito alcuni stralci. Va tuttavia precisato che tali decreti sono configurati come norme "cedevoli", ovvero che perdono di rilevanza e di validità di fronte a norme regionali che disciplinino la medesima materia. Vale a dire che, nell'ambito delle autonomie di ogni singola regione, la normativa regionale prevale sui decreti ministeriali. Inoltre, i decreti saranno attuati solo dopo il rinnovo della Convenzione delle farmacie con il Ssn. Tale convenzione, che regola in generale il rapporto delle farmacie con il Ssn, dovrebbe avere valenza triennale. L'attuale convenzione farmaceutica, resa esecutiva con il D.P.R. 8 luglio 1998, n. 371 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 27/10/1998), è scaduta nel 2001 ed è in regime di prorogatio. Perché i seguenti siano attuati, si dovrà quindi da un lato attendere il prossimo rinnovo della Convenzione farmaceutica; dall'altro lato valutare, per singola regione, se esiste una normativa in materia. La rilevanza dei decreti e l'importanza della loro approvazione da parte della Conferenza Stato-Regioni resta tuttavia fuori discussione, aprendo la strada ad un nuovo modello di farmacia sempre maggiormente integrato con il Ssn. è questo, infatti, il punto cruciale della questione: le norme contenute nei decreti fanno riferimento al rapporto tra farmacia e sistema sanitario. In questo ambito, le possibilità e le opportunità che si aprono sono molte: da un lato il rinsaldarsi di un rapporto di grande collaborazione con il medico di medicina generale, al fine di gestire in armonia e al meglio il cammino dei pazienti nel loro iter diagnostico e sanitario; inoltre, le nuove prospettive di collaborazione con le altre professioni sanitarie, in primo luogo infermieri e fisioterapisti. Va ricordato, a questo proposito, che tali professioni possono interagire con la farmacia anche a livello privato, come del resto le analisi di prima istanza in farmacia possono, come già avviene, prescindere dall'ambito dell'assistenza erogata tramite il Ssn. Ci sono dunque due canali per offrire i servizi, nessuno dei quali esclude l'altro ma semmai lo integra: la prestazioni erogate in farmacia in regime e in accordo con le Asl; e i servizi offerti direttamente al pubblico. Il convegno Utifar di Riccione affronterà nel dettaglio e in maniera analitica ciascuna delle questioni relative ai nuovi servizi. Un momento importante, quindi, carico di opportunità e di incertezza, che il titolo del convegno Utifar non potrebbe esplicitare in maniera migliore: "Servizi in farmacia: l'attuale, il possibile, il probabile".

PRENOTAZIONE, PAGAMENTO E RITIRO DEI REFERTI DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE

Art. 2 (Campo di applicazione)

Le farmacie, attraverso la postazione dedicata, possono operare quali canali di accesso al CUP per prenotare prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, provvedere al pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino e ritirare i referti. Sono esclusi: le prestazioni prescritte su ricettario non del Ssn; gli esami di laboratorio ad accesso diretto; le urgenze di primo e secondo livello; le prestazioni per cui sia chiaramente indicata sull'applicazione collegata al sistema CUP una diversa modalità di prenotazione. I servizi saranno resi sulla base di specifiche convenzioni e accordi regionali. Gli accordi nazionali e regionali fissano altresì i requisiti richiesti alle farmacie per la partecipazione alle attività.

Art. 4 (Modalità e regole tecniche)

Le farmacie effettuano le prenotazioni di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale tramite il sistema CUP di riferimento. La connessione avviene preferibilmente attraverso il Sistema Pubblico di Connettività (SPC). Le Regioni e Province autonome,le aziende titolari dei trattamenti dei dati e gli eventuali enti concessionari del sistema CUP,coerentemente agli specifici accordi realizzati,provvederanno a:

• fornire alle farmacie l'accesso al sistema CUP di riferimento per via telematica;

• formare gli operatori che utilizzeranno l'applicazione collegata con il sistema CUP, organizzando a tal

fine apposite sessioni;

• fornire un servizio di Help Desk.

Sarà oggetto delle Convenzioni di cui all'art. 2, comma 3, in coerenza con le disposizioni del presente decreto, l'individuazione specifica di:

• modalità e tempi di realizzazione;

• modalità e tipo di collegamento;

• orari del servizio, comunque non inferiori a due terzi dell'orario di apertura previsto nei piani di turnazione;

• modalità di riscossione delle quote a carico dell'assistito;

• modalità di conservazione e consegna dei referti.

Art. 5 (Misure di sicurezza)

1. Per l'effettuazione dei servizi di cui all'articolo 2, le farmacie devono utilizzare postazioni dedicate e prevedere distanze di rispetto, che consentano l'erogazione del servizio in osservanza della normativa

sulla tutela dei dati personali.

2. [...]

3. Il farmacista titolare della farmacia o il direttore responsabile individuano gli operatori da nominare incaricati del trattamento nell'ambito del sistema CUP al fine di garantire il rispetto della riservatezza delle informazioni trattate nella fornitura dei servizi.

4. Ciascuna farmacia che aderirà al servizio dovrà predisporre un archivio, dedicato a conservare i referti

in formato cartaceo idoneo a garantire la sicurezza delle informazioni in essi contenute, durante il periodo di giacenza.

5. Ai fini della tutela della riservatezza e della sicurezza dei dati, la giacenza dei referti presso la farmacia ha una durata massima di 45 giorni. Decorso tale termine, il referto potrà essere ritirato esclusivamente presso la struttura che ha erogato la prestazione.

6. In farmacia, il ritiro del referto avviene mediante consegna all'utente in busta chiusa, da parte dell'operatore incaricato della farmacia.

Art. 6 (Responsabilità)

1. Il farmacista titolare della farmacia o il direttore responsabile della farmacia ovvero l'operatore incaricato ai sensi dell'articolo 5, comma 3, rispondono degli eventuali errori nel processo di prenotazione, pagamento e consegna referti di cui all'articolo 2, qualora siano dovuti a carenze nella gestione del servizio, a loro imputabili.

Art. 7 (Obblighi informativi)

1. Il farmacista titolare della farmacia o il direttore responsabile della farmacia ha l'obbligo di esporre, nel locale o nell'area dedicata all'attività di CUP, in modo chiaro e leggibile, l'indicazione delle tipologie di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale disponibili per la prenotazione da parte dell'utenza. I relativi avvisi non possono attenere attività di prenotazione che non siano effettuabili da parte della farmacia medesima.

PRESTAZIONI ANALITICHE DI PRIMA ISTANZA RIENTRANTI NELL'AMBITO DELL'AUTOCONTROLLO

Art. 1 (Limiti di applicazione)

1. Ai fini del presente decreto, per prestazioni analitiche di prima istanza mediante l'utilizzo di dispositivi per "test autodiagnostici", devono intendersi test che in via ordinaria sono gestibili direttamente dai pazienti in funzione di autocontrollo a domicilio, ovvero in caso di condizioni di fragilità o di non completa autosufficienza, possono essere utilizzati mediante il supporto di un operatore sanitario, presso le farmacie territoriali pubbliche e private.

2. è vietato l'utilizzo di apparecchiature che prevedano attività di prelievo di sangue o di plasma mediante siringhe o dispositivi equivalenti, restando in ogni caso esclusa l'attività di prescrizione e diagnosi.

3. Le apparecchiature di cui al successivo articolo 2 possono essere utilizzate anche per la realizzazione dei programmi di educazione sanitaria e di campagne di prevenzione previste dal decreto legislativo 3 ottobre 2009, n.153.

Art. 2 (Prestazioni analitiche di prima istanza rientranti nell'ambito dell'autocontrollo, effettuabili in farmacia)

1. Esclusivamente nell'ambito dei limiti ed alle condizioni di cui al presente decreto, sono utilizzabili i dispositivi medici per test autodiagnostici destinati ad effettuare le seguenti prestazioni analitiche di prima istanza:

• test per glicemia, colesterolo e trigliceridi;

• test per misurazione in tempo reale di emoglobina, emoglobina glicata, creatinina, transaminasi, ematocrito, tempo di Quick e INR;

• test per la misurazione di componenti delle urine quali acido ascorbico, chetoni, urobilinogeno e bilirubina, leucociti, nitriti, pH, sangue, proteine ed esterasi leucocitaria;

• test ovulazione, test gravidanza, e test menopausa per la misura dei livelli dell'ormone FSA nelle urine;

• test prostata per la misura dei livelli di antigene prostatico specifico (PSA);

• test colon-retto per la rilevazione di sangue occulto nelle feci; test per l'Helicobacter Pylori.

Art. 3 (Indicazioni tecniche relative all'utilizzo di dispositivi strumentali per i servizi di secondo livello erogabili in farmacia)

1. Nell'ambito dei servizi di secondo livello, sono utilizzabili presso le farmacie i seguenti dispositivi strumentali:

• dispositivi per la misurazione con modalità non invasiva della pressione arteriosa;

• dispositivi per la misurazione della capacità polmonare tramite auto-spirometria;

• dispositivi per la misurazione con modalità non invasiva della saturazione percentuale dell'ossigeno;

• dispositivi per il monitoraggio con modalità non invasive della pressione arteriosa e dell'attività cardiaca in collegamento funzionale con i centri di cardiologia accreditati dalle Regioni sulla base di specifici requisiti tecnici, professionali e strutturali;

• dispositivi per consentire l'effettuazione di elettrocardiogrammi con modalità di telecardiologia da effettuarsi in collegamento con centri di cardiologia accreditati dalle Regioni sulla base di specifici requisiti tecnici, professionali e strutturali.

2. [...]

3. Presso le farmacie sono altresì utilizzabili dispositivi semiautomatici per la defibrillazione.

Art. 4 (Condizioni di applicazione)

1. Le farmacie pubbliche e private, per l'effettuazione delle prestazioni e l'assistenza ai pazienti che in autocontrollo fruiscono delle prestazioni di cui agli articoli 2 e 3, utilizzano spazi dedicati e separati dagli altri ambienti, che consentano l'uso, la manutenzione e la conservazione delle apparecchiature dedicate in condizioni di sicurezza nonché l'osservanza della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, in base a linee guida fissate dalla Regione.

2. Le attività erogate presso le farmacie devono essere effettuate nei limiti dei rispettivi profili professionali, nonché nel rispetto delle altre disposizioni di legge, ivi comprese quelle afferenti all'idoneità dei locali nel cui ambito le prestazioni sono erogate.

3. Il farmacista titolare o il direttore responsabile della farmacia definisce in un apposito documento, conservato in originale presso la farmacia e inviato in copia all'Azienda sanitaria locale territorialmente competente, i compiti e le responsabilità degli infermieri o degli operatori socio-sanitari che forniscono il supporto all'utilizzazione delle strumentazioni necessarie per l'esecuzione delle analisi di cui all'articolo 2 nel rispetto dei rispettivi profili professionali.

PRESTAZIONI PROFESSIONALI DA PARTE DI INFERMIERI E FISIOTERAPISTI

Art. 1 (Operatori abilitati)

1. L'erogazione dei servizi di cui al presente decreto può essere effettuata esclusivamente dagli infermieri e dai fisioterapisti, in possesso di titolo abilitante ai sensi della vigente normativa, ed iscritti al relativo Collegio professionale laddove esistente.

3. Le attività erogate presso le farmacie e a domicilio del paziente devono essere effettuate dai professionisti sanitari di cui al presente decreto nel rispetto dei propri profili professionali, con il coordinamento organizzativo e gestionale del farmacista titolare o direttore.

Art. 2 (Regime delle prestazioni)

1. Le prestazioni di cui al presente decreto possono essere erogate in farmacia sia a carico del Servizio sanitario nazionale, previa prescrizione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, che su prescrizione medica in regime privato con onere a carico del cittadino.

Art. 3 (Prestazioni erogabili dagli infermieri)

1. Su prescrizione del medico, alle condizioni di cui all'art. 2, l'infermiere all'interno della farmacia, provvede alla corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche.

2. Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 1, l'infermiere può avvalersi del supporto di operatori socio-sanitari, ove operanti presso la farmacia.

3. Nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale, sono altresì erogabili dagli infermieri presso le farmacie, anche tramite il supporto del personale di cui al comma 2, le seguenti prestazioni:

a) supporto alle determinazioni analitiche di prima istanza, rientranti nell'ambito dell'autocontrollo;

b) effettuazione di medicazioni e di cicli iniettivi intramuscolo;

c) attività concernenti l'educazione sanitaria e la partecipazione a programmi di consulting, anche personalizzato;

d) iniziative finalizzate a favorire l'aderenza dei malati alle terapie.

4. Sono erogabili dagli infermieri, a domicilio del paziente, le prestazioni, rientranti nelle competenze del proprio profilo professionale, prescritte dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, oltre che da medici chirurghi appartenenti ad altre discipline, che ritengano di avvalersi utilmente dei servizi erogabili dalle farmacie.

5. Su prescrizione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, alle condizioni di cui all'art. 2, nonché nel rispetto della normativa vigente, l'infermiere può erogare sia all'interno della farmacia, sia a domicilio del paziente, ulteriori prestazioni rientranti fra quelle effettuabili in autonomia secondo il proprio profilo professionale. Inoltre, a domicilio del paziente, gli infermieri partecipano ad iniziative finalizzate a garantire il corretto utilizzo dei medicinali. Gli infermieri intervengono altresì d'urgenza, oltre che per il supporto all'utilizzo del defibrillatore semiautomatico, anche nelle situazioni igienico-sanitarie d'urgenza previste dal profilo professionale di appartenenza.

Art. 4 (Prestazioni erogabili dai fisioterapisti)

1. Su prescrizione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, alle condizioni di cui all'art. 2, il fisioterapista può erogare all'interno della farmacia ed a domicilio del paziente, e nei limiti di cui al decreto del Ministro della Salute n. 741 del 1994, le seguenti prestazioni professionali:

a) definizione del programma prestazionale per gli aspetti di propria competenza, volto alla prevenzione, all'individuazione ed al superamento del bisogno riabilitativo;

b) attività terapeutica per la rieducazione funzionale delle disabilità motorie, psico-motorie e cognitive e viscerali utilizzando terapie manuali, massoterapiche ed occupazionali;

c) verifica delle rispondenze della metodologia riabilitativa attuata agli obiettivi di recupero funzionale.

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