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13 maggio 2010
di
Rif. rivista Giugno 2010

www, sms, mms, link, @, numeri verdi: la pubblicità passa anche da qui. Ecco che si è reso necessario, da parte del Ministero, stabilire le linee guida per l'utilizzo dei nuovi mezzi d'informazione relativamente ai medicinali di automedicazione, ai dispositivi medici ed a quelli medico-diagnostici in vitro, ai presidi medico chirurgici ed ai medicinali veterinari

PUBBLICITA' MULTIMEDIALE - Normativa sulla pubblicità

In una realtà nella quale la globalizzazione avanza a macchia d'olio, la pubblicità tramite mezzi multimediali non poteva che coinvolgere anche i prodotti a valenza sanitaria. A questo punto appare importante ricordare che la pubblicità sanitaria, in generale, è soggetta ad autorizzazione sanitaria e, in particolare quella dei medicinali, è disciplinata fin dal 1934 dal Testo unico delle leggi sanitarie che, all'art. 201, commi 3 e 4, recita:

• è necessaria la licenza del Ministro della sanità per la pubblicità a mezzo della stampa o in qualsiasi altro modo, concernente mezzi per la prevenzione e la cura delle malattie, specialità medicinali, presidii medico-chirurgici, cure fisiche ed affini, acque minerali naturali od artificiali.

• La licenza è rilasciata, sentito il parere di una speciale commissione di esperti, nominata dal Ministro della sanità.

Successivamente la materia è stata regolamentata da direttive comunitarie i cui principi sono oggi contenuti nel D.Lvo 219/06 relativo all'attuazione del codice europeo dei medicinali per uso umano. Gli articoli dal 113 al 118, nel disciplinare l'intera materia, definiscono come pubblicità dei medicinali per uso umano: qualsiasi azione d'informazione, di ricerca della clientela o di esortazione, intesa a promuovere la prescrizione, la fornitura, la vendita o il consumo di medicinali. I dispositivi medici, quelli medico diagnostici in vitro ed i presidi medico chirurgici sono soggetti alle stesse norme. Infine il D.Lvo 193/03 relativo ai medicinali veterinari ne vieta la pubblicità al pubblico quando siano soggetti a prescrizione medico-veterinaria e quando contengono sostanze stupefacenti o psicotrope. Alla luce di queste disposizioni il Ministero della salute ha ritenuto opportuno stabilire delle linee guida per l'utilizzo dei nuovi mezzi d'informazione relativamente ai medicinali di automedicazione, ai dispositivi medici ed a quelli medico-diagnostici in vitro, ai presidi medico chirurgici ed ai medicinali veterinari. Le linee guida sono state predisposte in data 17 febbraio 2010 dalle due direzioni generali interessate e cioè quella dei Farmaci e dei Dispositivi Medici e quella della Sanità Animale e del Farmaco Veterinario.

Medicinali di automedicazione

Per gli OTC, gli unici medicinali per i quali è ammessa la pubblicità, è stato ritenuto inammissibile l'inserimento, nel messaggio pubblicitario, di un numero verde (del tipo 800) in quanto il contenuto dei messaggi diffusi telefonicamente sfuggirebbe alla preventiva autorizzazione. Viene ribadito il principio in base al quale solo il medico ed il farmacista sono gli unici operatori sanitari legittimati a dare informazioni al paziente. Le informazioni agli operatori sanitari, tramite siti internet, possono essere rese accessibili solo a medici e farmacisti consentendo l'accesso ad aree dedicate a mezzo di password rilasciate previa verifica del possesso dei requisiti del singolo professionista. La pubblicità dell'impresa farmaceutica, tramite la ragione sociale o il solo logo, è ammessa senza bisogno di autorizzazione anche verso il pubblico, a condizione che non contenga alcun riferimento ai prodotti ad essa ascrivibili. Viene anche chiarito che i messaggi pubblicitari, autorizzati per la diffusione con un determinato mezzo, non possono essere veicolati tramite pagine internet, banners o frames a comparsa o sovrapposizione, in siti diversi da quelli per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione. Anche la pubblicità, inserita in un sito di proprietà dell'azienda, dovrà essere autorizzata e dovrà essere circoscritto il messaggio per il quale è stata rilasciata l'autorizzazione. Per ottenere l'autorizzazione dovrà inoltre essere fornito al Ministero l'intero contenuto del sito affinché possa essere valutato in quale contesto il messaggio pubblicitario viene fornito al navigatore internet. Quando in un sito internet, nel quale sono presenti messaggi promozionali autorizzati, sono inseriti dei links, banners o frames che indirizzano su altri siti, il navigatore internet deve essere avvertito tramite la seguente frase: state abbandonando il sito Azienda XXXX contenente materiale informativo autorizzato ai sensi della vigente normativa in materia di pubblicità sanitaria . Sono altresì vietati i links, banners e frames che indirizzano su siti contenenti materiale pubblicitario soggetto ad autorizzazione, ma non autorizzato. La pubblicità tramite mail o mms è ammessa, se il messaggio è stato autorizzato, solo a seguito di richiesta da parte dell'utente ed a condizione che questo abbia autorizzato il trattamento dei propri dati personali. Chi riceve il messaggio deve inoltre essere messo in condizione di potere essere escluso, a propria richiesta, dalla mailing list nella quale è stato inserito il suo indirizzo od il suo numero telefonico. Non sono consentite pubblicità tramite sms poiché la brevità del contenuto che è possibile inviare non è sufficiente a comprendere un'informazione completa del prodotto.

Medicinali veterinari

Per i medicinali veterinari, posto che può essere autorizzata la pubblicità relativa solo a quelli non soggetti a prescrizione, è ammesso il riferimento a numeri verdi quando il servizio viene svolto in maniera automatizzata elettronicamente e per la diffusione di messaggi autorizzati. è ammesso il servizio non automatizzato, tramite operatore, per la sola raccolta di segnalazioni e reclami. In buona sostanza il Ministero vuole evitare che tramite l'operatore vengano diffuse informazioni non preventivamente assoggettate ad autorizzazione sanitaria. Per i medicinali veterinari non soggetti a prescrizione, è ammessa la diffusione tramite siti internet, di messaggi pubblicitari autorizzati ai sensi del D.M. 14 giugno 2002. Il decreto citato fa comunque riferimento alla pubblicità sanitaria di cui all'art. 201 del Testo unico delle leggi sanitarie. Non è soggetta ad autorizzazione la pubblicità contenente solo l'immagine delle confezioni dei medicinali. Proseguendo nelle linee guida relative ai medicinali veterinari, le pagine internet, i banners o i framesa comparsa o a sovrapposizione sono considerati mezzi pubblicitari autonomi e quindi soggetti ad autorizzazione che sarà rilasciata solo previa valutazione del contesto nel quale il mezzo informativo è inserito. Per gli altri mezzi di diffusione delle informazioni promozionali valgono le stesse direttive già enunciate per i medicinali per uso umano.

Dispositivi medici e dispositivi medico-diagnostici in vitro - Presidi medico chirurgici

Trattandosi spesso di prodotti, quali strumenti di misura o altri apparecchi, caratterizzati da difficoltà tecniche che richiedono assistenza, il Ministero autorizza il ricorso ai numeri verdi purché non consentano un contatto "aperto" con un operatore, ma consistano nel collegamento ad un risponditore automatico che potrà essere a contenuto non pubblicitario, nel qual caso l'azienda dovrà ottenere l'autorizzazione del messaggio pubblicitario in cui è riportato il numero verde. Nel caso in cui tramite risponditore venga diffuso un messaggio pubblicitario, questo dovrà essere preventivamente autorizzato. Nel caso di dispositivi particolarmente complessi che richiedono assistenza tecnica, il numero verde potrà essere utilizzato solo per questo scopo. Il contatto con medici od altri operatori sanitari non è consentito se non a condizione che avvenga solo dopo l'acquisto del prodotto ed a tale scopo il numero verde potrà essere riportato solo all'interno della confezione. Per tutti gli altri mezzi di diffusione delle informazioni a scopo pubblicitario, valgono le stesse linee guida già esposte per i medicinali ad uso umano e veterinario. Per le pagine internet, banners, frames, mms, sms e links le limitazioni e i divieti ricalcano quindi quelli relativi alle altre categorie di prodotti.

Comportamento del farmacista

Rientra tra i doveri del direttore della farmacia evitare che forme pubblicitarie, non conformi a queste linee guida, vengano diffuse tramite messaggi esposti all'interno o all'esterno della farmacia. In particolare, nel caso di farmacie che possiedono un proprio sito internet, occorre prestare la massima attenzione alle informazioni diffuse ed il riferimento ai prodotti, medicinali e non medicinali, soggetti ad autorizzazione alla pubblicità, dei quali viene data informazione sul sito

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