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L'EREDITA'

Che cosa rimane invece dopo la battaglia contro la farmacia, i farmacisti (anche se molti non se ne rendono conto) ed il Servizio Farmaceutico, con la S e la F maiuscole?
12 marzo 2013
di Maurizio Cini
Rif. rivista N. 2 Marzo 2013
L'EREDITA'
E’ un eredità pesante quella che il governo, uscito dalle elezioni del 24 e 25 febbraio, dovrà gestire senza la possibilità del “beneficio d’inventario”. Mi riferisco ovviamente alla farmacia ed ai farmacisti, sia che operino nelle farmacie, sia nelle cosiddette “parafarmacie”. Lo scenario, per chi lo vuole vedere con la “lente del diritto”, è desolante e ricorda i campi di battaglia di epoca napoleonica, nei quali tra i morti si lamentavano i feriti più o meno gravi, e dove vagavano sperduti i pochi superstiti. Ma, almeno ad Austerlitz od a Waterloo, un vincitore ci fu ed un perdente pure. Che cosa rimane invece dopo la battaglia contro la farmacia, i farmacisti (anche se molti non se ne rendono conto) ed il Servizio Farmaceutico, con la S e la F maiuscole?

La risposta è semplice: un campo di battaglia dal quale nessuno è uscito vincitore o vinto. Se ai primi dell’ottocento erano in gioco le sorti dell’Europa, quello a cui abbiamo assistito nell’intero 2012 è stata forse solo una rissa da bar, dopo la quale ognuno se ne è tornato a casa a curarsi le ammaccature. Ma se vogliamo tornare all’allegoria del campo di battaglia, si può dire che molti sono i mutilati, e cioè le leggi esistenti (sicuramente meritevoli di aggiornamento) ma che avevano un senso, un capo e una coda. Ora solo il capo, solo la coda e a qualcuna manca un braccio o entrambe le gambe. E’ il frutto di un vero e proprio mercimonio politico nel quale le forze politiche che sostenevano il governo Monti hanno cercato di prevalere, l’una sull’altra, secondo il principio del “io do una cosa a te e tu dai una cosa a me”. Ad esempio: se accettate di alzare il quorum da 3000 a 3300 abitanti siamo d’accordo a consentire la vendita dei veterinari con ricetta in “parafarmacia”, oppure portiamo a diciotto mesi la cedibilità da parte degli eredi e non ostacoleremo la preparazione dei galenici officinali in “parafarmacia”. Ma tutto ciò senza preoccuparsi delle conseguenze e del fatto che per distruggere un sistema basta un comma ma che, poi, non può più essere abrogato per le conseguenze, soprattutto economiche, che ha determinato.


Veniamo allora alle “opere” incompiute e che, a mio avviso, potrebbero essere completate solamente con una riforma globale ed organica di tutto il sistema dell’assistenza farmaceutica territoriale.
Pianta organica. Qualcuno sostiene che non c’è più. Se è vero per quanto riguarda la sua formazione e la revisione biennale da parte delle regioni, non lo è per il trasferimento dei locali che rimane disciplinato dall’art. 1, comma 4, della legge 475/68 il quale prevede: Chi intende trasferire una farmacia in un altro locale nell’ambito della sede per la quale fu concessa l’autorizzazione deve farne domanda all’autorità sanitaria competente per territorio. Cosi come sopravissuto alle liberalizzazioni, il comma 4 la trasforma, per le farmacie esistenti, in quella che definirei gabbia organica in quanto le sedi attuali non possono nemmeno sperare in una possibile revisione perché la revisione biennale è stata soppressa. E’ il caso delle farmacie rurali che, in molti casi, non possono nemmeno variare la loro ubicazione a seguito di spostamenti della popolazione tali da giustificare una nuova suddivisione del territorio comunale. Su questa materia rimangono poi aperte alcune questioni già al vaglio della Magistratura. Il conflitto di interessi che è stato introdotto con l’attribuzione ai comuni (in particolare quelli che possiedono farmacie) del potere di individuare le zone dove collocare le nuove sedi e l’incertezza di quale sia l’organo competente a deliberare: giunta comunale o consiglio? Sembrerebbe il secondo. Ma anche l’avere affidato la competenza ai comuni, scavalcando le regioni, costituisce motivo di presunta incostituzionalità.
Concorso straordinario. E’ una vera telenovela a puntate. I bandi vengono pubblicati con tempi fuori controllo. Attualmente (ai primi di febbraio) tredici regioni hanno pubblicato il bando ed in alcune è chiuso da tempo. Ne mancano ancora otto, con le province autonome. In questo modo chi avesse voluto scegliere in quali delle due regioni partecipare non lo ha potuto fare perché, se ha partecipato in due regioni i cui bandi sono scaduti, non può ritirare la domanda per partecipare nelle regioni che non avevano, a quel tempo, pubblicato i bandi. Motivi ulteriori di irrazionalità sono: a) il concorso era, nelle intenzioni, finalizzato prevalentemente a permettere ai farmacisti giovani e disoccupati di ottenere una farmacia e poi si eleva l’età di partecipazione da 60 a 65 anni; b) si introduce il concorso in forma associata, con tutte le incognite che ne sono derivate, ma si mette il limite dei 40 anni per poi toglierlo sotto le pressioni degli ultraquarantenni; c) si determina un vero vulnus al principio meritocratico dell’accesso alla titolarità eliminando la prova attitudinale; d) si annunciano 4000/5000 nuove sedi mentre, dai dati finora contenuti nei bandi pubblicati, quelle effettivamente a concorso saranno poco più di 2000, comprese quelle che non saranno mai aperte a causa della loro collocazione territoriale.

Molte altre sono poi le contraddizioni ed i motivi di contenzioso che fanno fortemente dubitare sull’effettiva conclusione dei concorsi regionali i quali, è utile ricordarlo, avrebbero dovuto terminare in tempo utile a garantire l’assegnazione delle sedi ai vincitori entro il 24 marzo 2013. Direzione delle farmacie. Qui si apre un altro capitolo denso di contraddizioni. La legge di liberalizzazione prevede che la direzione delle farmacie non possa essere mantenuta oltre l’età pensionabile che, come si sa, è quella stabilita dall’Enpaf come pensione di vecchiaia e recentemente elevata a 68 anni. La norma entrerà in vigore il 1° gennaio 2015 mentre sono escluse le farmacie rurali sussidiate. Se la disposizione è finalizzata a garantire la qualità del servizio farmaceutico, affidandone la responsabilità a professionisti più giovani (e qui ogni commento scaturisce spontaneo), non si comprende come sia costituzionalmente accettabile una disparità tra cittadini residenti nei territori serviti da farmacie urbane o rurali rispetto a quelli che abitano nelle zone rurali più disagiate. E’ evidente quindi che il fine era un altro. Ammettendo che il precetto debba essere applicato, viene da chiedersi come può reggere la disgiunzione della direzione dalla titolarità, quale caposaldo di tutto il sistema farmaceutico, con la conseguenza che, ancorché si disgiungano le due figure, la direzione effettiva verrebbe mantenuta di fatto dal titolare anziano che detiene la disponibilità dei beni patrimoniali della farmacia. Nelle società poi, qualora tutti i soci fossero ultrasessantottenni, dovrebbe essere inserito un nuovo socio giovane, stante l’obbligo vigente che vuole la direzione della farmacia societaria affidata ad uno dei soci.
Trasferibilità agli eredi. Fino al marzo 2012 gli eredi del titolare o del socio deceduto avevano due anni di tempo per intestare la farmacia o le quote ad un farmacista in possesso dell’idoneità. La novella legislativa lega ora la trasferibilità alla data in cui viene presentata la denuncia di successione. Dispone infatti la norma che il trasferimento avvenga entro sei mesi dalla presentazione della dichiarazione di successione, ovviamente a pena di decadenza dalla titolarità da parte degli eredi. Anche tale disposizione appare di dubbia legittimità, ponendo gli eredi su piani diversi qualora decidano di presentare la dichiarazione di successione, per qualunque motivo, prima del termine di dodici mesi previsti dalla normativa sulle successioni. 
Orari turni ferie. Nella foga di agitare le acque nel già difficile mare della farmacia, il legislatore riformatore è intervenuto, con un approccio rozzo ed approssimato, in questo delicato settore che però già da molti anni era pressato da richieste di adeguamento alle mutate condizioni ed abitudini dei cittadini. Orari massimi di apertura e ferie obbligatorie confliggevano con l’inarrestabile evolversi del concetto di servizio. L’innovazione appare discutibile sul piano giuridico in quanto si invita ad una vera e propria disubbidienza alle norme locali: I turni e  gli  orari  di  farmacia  stabiliti  dalle  autorità competenti in base alla vigente normativa non impediscono  l’apertura della farmacia in orari diversi da quelli  obbligatori.

La flessibilità degli orari di apertura era già però, a livello locale, oggetto di progressiva revisione, ma intervenire così pesantemente anche sui turni è, a dir poco, irresponsabile. Se da un lato le ordinanze di comuni e Asl sembrano divenute carta straccia, non lo sono le leggi regionali che disciplinano il servizio farmaceutico. Una rigorosa lettura della norma però non consente di uscire dai parametri previsti dalle norme regionali in quanto la novella fa riferimento alla vigente normativa. In alcune regioni infatti qualcosa si è mosso, come la Liguria dove una legge del novembre scorso ridisciplina la materia, prevedendo orari minimi ma non massimi e riconoscendo il diritto, ma non l’obbligo, delle ferie annuali. E’ pertanto auspicabile che anche le altre regioni adeguino senza indugio o condizionamenti le proprie leggi in materia.
Parafarmacie e fascia C (rectius Classe C). Anche il percorso fatto ha mostrato l’incertezza del patteggiamento politico che ha creato aspettative ed ulteriore divisione nella categoria. Si è però arrivati a confermare il principio per il quale al di fuori dalle farmacie, sono vendibili solo i medicinali per uso umano non soggetti a prescrizione compreso l’allestimento di formule officinali che, in base alle tabelle 4 e 5 della F.U. non sono soggette a ricetta medica, e tutti i veterinari con obbligo o meno di prescrizione. E’ evidente che si tratta di una situazione ibrida, suscettibile di continue polemiche e richieste di estensione ad ogni occasione. Perdippiù il Ministero della salute ha regolamentato, con puntigliosa precisione, l’organizzazione delle parafarmacie, dividendole a secondo che trattino solo OTC o anche SOP, che dispensino o meno medicinali veterinari o che preparino formule officinali. Nel caso si vendano SOP è previsto che non debbano essere posti in scaffali accessibili al pubblico né al personale non autorizzato durante le ore di chiusura dell’esercizio. Una regolamentazione simile, se fosse stata prevista per la farmacia, avrebbe fatto gridare all’usurpazione della professionalità, mentre i gestori delle parafarmacie invece se ne vantano. Credo che su tale fenomeno una profonda meditazione si imponga!

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