Utifar
Registro degli stupefacenti
In seguito a mie dimissioni chiedo conferma relativamente alla tenuta del registro stupefacenti. La direzione della farmacia sarà in carico ad una collega attualmente dipendente. Con l’avvicendamento, è necessario da parte mia effettuare una chiusura delle movimentazioni fino alla data di cessazione o è sufficiente un documento scritto in cui si indica il nome del nuovo responsabile firmato da entrambi (da allegare al registro)?
Possiamo rispondere al quesito come già fatto a suo tempo.
La Nota del Ministero della salute Prot. N.DGFDM/VIII/P/C.1.a.c/38989 del 20 novembre 2006 avente ad oggetto la gestione della documentazione in farmacia relativamente a medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope tratta del caso di passaggio delle funzioni direttive da un socio all’altro (società tra farmacisti):
”Nel caso di passaggio delle funzioni direttive da un socio all’altro, risultante da specifica documentazione, la competenza della tenuta del bollettario buonoacquisto e dell’acquisto dei medicinali stupefacenti o psicotropi sarà trasferita al nuovo direttore, così come la responsabilità della tenuta del registro”.
Si ritiene, per analogia, che il caso di avvicendamento di direttori (non essendovi trasferimento di titolarità) possa essere equiparato all’avvicendamento dei soci della società alla direzione della farmacia. In assenza di indicazioni specifiche sulle modalità di esecuzione che richiede questo passaggio di responsabilità, si ritiene accettabile una metodica consistente nell’allegare al registro un foglio recante la dicitura che il direttore entrante, (data e riferimento ufficiale) sostituisce il direttore uscente, firmato da entrambi.
Avv. Paolo Leopardi



