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 Home » Utifar informa » Comunicati Utifar » Incostituzionale la legge della Regione Puglia 2 luglio 2008, N. 19
 
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Incostituzionale la legge della Regione Puglia 2 luglio 2008, N. 19

14 novembre 2009

Con sentenza n. 295 del 4 novembre 2009, la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimi gli artt. 8, 14 e 17 della legge regionale Puglia 2 luglio 2008, n. 19.

Con l'art. 8, la legge regionale interveniva sui margini di spettanza ad aziende, grossisti e farmacisti, per i medicinali di fascia "A" vietando la loro modifica, anche in presenza di intesa tra le parti. La materia è stata invece ritenuta dalla Corte di esclusiva competenza dello stato anche ricordando il recente intervento legislativo (decreto Abruzzo) col quale sono stati rideterminati i margini spettanti sui medicinali generici (D.L. 28.4.2009, n. 39, convertito con modificazioni nella legge 24.6.2009, n. 77).

L'art. 14 della legge regionale stabiliva, per i comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti, che il numero delle farmacie, istituite con il criterio demografico, fosse ricalcolato prevedendo una farmacia ogni 3.500 abitanti. La Corte costituzionale ha dichiarato, anche in questo caso, illegittima la norma regionale che, peraltro, stravolge il principio contenuto nella legge statale che prevede un "quorum" maggiore (5.000 abitanti) nei comuni più piccoli ed un "quorum" minore (4.000 abitanti) nei comuni con maggiore popolazione.

L'art. 17 prevedeva il mantenimento in servizio "automatico" dei direttori amministrativi e sanitari delle ASL, delle aziende ospedaliere e degli Istituti di Ricovero e Cura a carattere Scientifico (IRCCS), anche dopo il compimento del limite di età previsto dalla legge e fino alla fine del mandato. La Corte ha ritenuto anche questa norma illegittima, non potendo la regione intervenire modificando norme statali a tutela del lavoratore, stabilendo inoltre che l'eventuale deroga avrebbe dovuto essere circoscritta ad un limitato periodo di tempo ed a domanda dell'interessato.

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